DAL 1948 TRASPORTO MOTOSCAFI & VELE
RESPONSABILITA’ DEL CARICATORE
La circolare ha ribadito la particolare situazione di responsabilità che incombe sul caricatore, definito dal decreto 286 come l’impresa che consegna fisicamente la merce al vettore curandone la sistemazione sul veicolo. In capo al caricatore infatti la legge attribuisce sempre la responsabilità oggettiva per le violazioni relative al carico irregolare o malsistemato (articoli 61,62,164 e 167), indipendentemente dalla presenza o meno di un contratto scritto e dal suo contenuto. Pertanto per quelle violazioni l’accertamento non richiede l’esibizione da parte del caricatore di nessuna documentazione. La severità di queste disposizioni consiglia particolare cautela specie laddove l’unitizzazione dei carichi potrebbe far sorvolare sul puntuale rispetto dei pesi, ad esempio nel trasporto di casse mobili e di container. In tali casi, prima di caricare l’unità sul veicolo, è opportuno pretendere dal cliente o dall’impresa ferroviaria o dall’armatore una conferma sulla compatibilità del peso del carico rispetto alla portata del veicolo.
DEFINIZIONE DI COMMITTENTE E DI CARICATORE
La nuova normativa definisce “committente” l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula, o nel cui nome è stipulato, il contratto di trasporto con il vettore; se il contratto di trasporto è stipulato in forma scritta, tale soggetto risulta espressamente indicato nel documento stesso mentre, se il contratto di trasporto non è concluso in tale forma, il committente deve essere individuato sulla base delle indicazioni fornite dal vettore o, comunque, desumibili da altri documenti, anche commerciali, riguardanti il trasporto. La predetta normativa fornisce anche la definizione di “caricatore”, termine che indica l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la marce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto. Se il contratto di trasporto è stato redatto in forma scritta il caricatore, se diverso dal committente, può essere individuato sulla base degli elementi contenuti nel contratto stesso; in mancanza, l’individuazione di questo soggetto deve essere compiuta sulla base di qualunque altrra informazione utile fornita dal vettore o risultante dai documenti che accompagnano le merci. Sulla base delle definizioni richiamate, il concorso negli illeciti commessi durante il trasporto resta circoscritto alle ipotesi in cui il committente o il caricatore siano un’impresa (anche agricola) o una persona giuridica pubblica e non soggetti privati che si avvalgano del trasporto al di fuori di un’attività imprenditoriale (esempio: trasporto di masserizie domestiche). Tuttavia, quando si tratta di soggetti privati non esercenti attività di impresa o pubbliche funzioni, trovano comunque applicazione le disposizioni del Codice della Strada (quali, ad esempio, l’art. 167 comma 9) che prevedono forme analoghe di responsabilità concorrente indistintamente per tutti i soggetti.
RESPONSABILITA’ DEL CARICATORE
Analogamente a quanto previsto per il committente o per il vettore, il caricatore può essere chiamato a rispondere delle violazioni degli articoli 142 e 174 C.d.S. commesse dal conducente, quando, dall’esame del contratto di trasporto redatto in forma scritta, risultino presenti istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme richiamate. Un diverso contenuto presenta, tuttavia, la responsabilità del caricatore per violazione degli artt. 61, 62, 164 e 167 C.d.S.; infatti, qualunque sia la forma del contratto di trasporto, egli è sempre responsabile, in concorso con il conducente, laddove vengano accertate tali violazioni (art. 7, comma 7). Si tratta di una responsabilità che esula dall’accertamento della presenza all’interno del contratto di disposizioni incompatibili e dalla verifica del contributo causale del caricatore alla commissione dell’illecito.
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